Siamo un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento iscritto Al n. 285 dell'Albo degli O.C.C. tenuto dal Ministero della Giustizia
Un soggetto titolato a proporre un piano di sovraindebitamento. In estrema sintesi, si è affermato che ciò che rileva non è tanto l’avere svolto – la persona fisica – attività d’impresa o professionale quanto piuttosto l’avere contratto obbligazioni “per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un’attività d’impresa o professionale propria”.
In pratica, anche l’imprenditore o il lavoratore autonomo può proporre un piano del consumatore, purché destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio.
Possono accedere i seguenti soggetti : 2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa.
4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
12. enti privati non commerciali
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